[1]Notifica di atti

[2]1. La Parte richiesta, nella misura consentita dal proprio ordinamento, da' seguito alle richieste di notifica di atti in relazione ad un procedimento penale. 2. La richiesta di notifica di citazioni con le quali si chiede la comparizione nella Parte richiedente di una persona, tra cui i testimoni, le vittime, gli indagati, gli imputati in un procedimento penale, i consulenti tecnici ed i periti, e' avanzata alla Parte richiesta entro un lasso di tempo ragionevole prima della data fissata per la comparizione. 3. La Parte richiesta, una volta effettuata la notifica, fornisce alla Parte richiedente un attestato di avvenuta notifica degli atti su cui compare la firma o il timbro dell'Autorita' che ha effettuato la notifica, e che indica la data, tempo, luogo e modalita' della consegna, nonche' la persona a cui sono stati consegnati i documenti. Se la notifica non e' stata eseguita, la Parte richiesta ne informata prontamente la Parte richiedente e comunica i motivi della mancata notifica. 4. La persona che non ottempera ad un atto notificato non e' per questo soggetta a sanzioni o misure coercitive ai sensi della legge della Parte richiedente o della Parte richiesta.

Testo vigente dal 30 ottobre 2018

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urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125~art12 · fonte del testo

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