[1]Estradizione del cittadino

[2]1. Ciascuna Parte puo' estradare i suoi cittadini all'altra Parte secondo quanto consentito dal suo diritto interno. 2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sottopone il caso alle proprie autorita' competenti al fine di instaurare un procedimento penale conformemente alla propria legge interna. A tale scopo, la Parte ricldente fornisce alla Parte richiesta documenti e prove relativi al procedimento. La Parte richiedente, se lo domanda, e' informata riguardo a ogni attivita' svolta in tale contesto.

Testo vigente dal 30 ottobre 2018

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urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125~trattato-di-estradizione-art5 · fonte del testo

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