1. Col presente Accordo vengono istituiti i seguenti comitati, quali organi permanenti dell'Organizzazione:

  • a)Comitato per l'informazione economica e l'informazione del mercato;
  • b)Comitato per il rimboschimento e la gestione forestale;
  • c)Comitato per l'industria forestale. 2. Il Consiglio puo', con votazione speciale, istituire altri comitati ed organi sussidiari che ritiene appropriati e necessari. 3. I comitati e organi sussidiari di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono responsabili davanti al Consiglio e lavorano sotto la sua direzione generale. Le riunioni dei comitati e organi sussidiari vengono convocate dal Consiglio. 4. Tutti i membri possono prendere parte ai Comitati. Il regolamento interno dei comitati viene fissato dal Consiglio.

Testo vigente dal 13 aprile 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125~art24 · fonte del testo

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