1. Le spese necessarie per l'amministrazione del presente Accordo vengono imputate sul conto amministrativo e sono coperte con i contributi annuali versati dai membri conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali o istituzionali, e calcolati in conformita' ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo. 2. Le spese delle delegazioni per la partecipazione al Consiglio, ai comitati e a tutti gli altri organi sussidiari del Consiglio di cui all'articolo 24, sono a carico dei membri interessati. Se un membro richiede dei servizi speciali all'Organizzazione, il Consiglio chiede a detto membro di assumersene le spese. 3. Prima della fine di ogni esercizio, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e fissa il contributo di ogni membro a detto bilancio. 4. Per ogni esercizio, il contributo di ciascun membro al bilancio amministrativo e' proporzionale al rapporto che esiste, al momento dell'adozione del bilancio amministrativo di detto esercizio, tra il numero totale dei voti di detto membro ed il numero totale dei voti di tutti i membri. Per fissare i contributi, i voti di ciascun membro vengono calcolati senza prendere in considerazione la sospensione dei diritti di voto di un membro ne' la nuova ripartizione dei voti che ne risulterebbe. 5. Il Consiglio fissa i contributi iniziali di ogni membro che aderisce all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo in rapporto al numero dei voti che detto membro deve avere e del rimanente periodo dell'esercizio in corso, ma i contributi richiesti agli altri membri per l'esercizio in corso non subiscono cambiamenti. 6. I contributi al primo bilancio amministrativo sono esigibili alla data fissata dal Consiglio durante la sua prima riunione. I contributi ai successivi bilanci amministrativi sono esigibili il primo giorno di ciascun esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio durante il quale diventano membri dell'Organizzazione sono esigibili alla data in cui essi diventano membri. 7. Se un membro non ha versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo entro i quattro mesi dalla data in cui esso e' esigibile in virtu' del paragrafo 6 del presente articolo, il Direttore esecutivo lo sollecita ad effettuare al piu' presto il pagamento. Se il detto membro non ha ancora versato il suo contributo entro i due mesi da detta richiesta, gli viene chiesto di indicare le ragioni per le quali non ha potuto effettuare il pagamento. Se non ha ancora versato il suo contributo sette mesi dopo la data in cui esso e' esigibile, i suoi diritti di voto sono sospesi fino al versamento integrale del suo contributo e viene riscosso un interesse al tasso applicato dalla banca centrale del paese ospite sul contributo ricevuto in ritardo, a meno che il Consiglio, con votazione speciale, non decida altrimenti. 8. Un membro i cui diritti sono stati sospesi in applicazione del paragrafo 7 del presente articolo e' obbligato a versare il suo contributo.

Testo vigente dal 13 aprile 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125~art19 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari