Recessi 1. In ogni tempo dopo due anni dalla data alla quale la presente Convenzione e' entrata in vigore per una Parte contraente, quella Parte contraente potra' ritirarsi dalla Convenzione notificando per iscritto in tal senso il Depositario. 2. Ogni recesso di cui sopra diverra' effettivo allo scadere di un anno dopo la data alla quale il Depositario ne sara' stato notificato, oppure ad ogni data successiva eventualmente specificata nella notifica di recesso. 3. Si riterra' che ogni Parte contraente che recede dalla presente Convenzione si sia altresi' ritirata da qualsiasi Protocollo di cui e' Parte.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~art38 · fonte del testo

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