1. Nelle controversie tra due parti, il Tribunale arbitrale sara' costituito da tre membri. Ciascuna Parte alla controversia nominera' un arbitro ed i due arbitri in tal modo designati nomineranno di comune accordo il terzo arbitro che sara' Presidente del tribunale. Quest'ultimo non dovra' essere cittadino di una delle parti alla controversia, ne' avere la sua usuale residenza nel territorio di una delle Parti, ne' essere alle dipendenze di una di esse o aver trattato il caso in ogni altra sua qualifica. 2. Nelle controversie tra piu' di due parti, le Parti aventi lo stesso interesse nomineranno un arbitro di comune accordo. 3. Ogni carica vacante sara' ricoperta nella maniera prescritta per la nomina iniziale.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~annesso-ii-parte-i-art2 · fonte del testo

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