Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009. 933 parole tolte, 20 parole aggiunte in 29 capoversi.

tolto: VITTORIO EMANUELE III

tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA

tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA

tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

tolto: Articolo unico.

tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 maggio 1942-XX, n. 434, concernente l'istituzione di una imposta sul valore netto globale delle successioni, con le seguenti modificazioni:

Mostra gli altri 21 capoversi cambiati

tolto: All'art. 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

tolto: « Quando l'asse ereditario e' devoluto agli enti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 9 aprile 1925-III, n. 380, e per gli scopi ivi indicati od ai medesimi parificati, l'imposta istituita col presente decreto si applica con le aliquote ridotte al quarto.

tolto: « Nel caso in cui l'asse ereditario sia devoluto oltre che ai suddetti enti anche ad altri successibili, l'imposta si liquida prima sulle quote di eredita' o sui legati devoluti ai figli e al coniuge, ove questi concorrano alla eredita', successivamente sulle quote o sui legati devoluti agli enti e per ultimo agli altri successibili, con le aliquote corrispondenti al valore della parte dell'asse ereditario che per ciascuna delle categorie specificate eccede il valore della parte devoluta alla categoria che immediatamente la precede ».

tolto: All'art. 3, il comma secondo e' sostituito col seguente:

tolto: « Per le donazioni dai genitori ai propri figli viventi o ai discendenti di questi e per le donazioni agli enti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 9 aprile 1925-III, n. 380, e per gli scopi ivi indicati od ai medesimi parificati, si applicano le norme di esenzione e di riduzione stabilite dall'art. 2 per le successioni in linea retta discendente e per le successioni dei detti enti ».

tolto: All'art. 4, secondo comma, dopo le parole: « e successive modificazioni », sono aggiunte le parole: « salvo il disposto del primo comma del successivo art. 12 ».

tolto: All'art. 11, il comma secondo e' sostituito del seguente:

tolto: « Per il pagamento della totalita' dell'imposta sull'asse ereditario globale netto sono solidalmente responsabili gli eredi, salvo il regresso verso gli altri coeredi ed i legatari, a norma dell'art. 1299 del Codice civile, proporzionalmente peraltro alle rispettive quote di eredita' o ai legati ».

tolto: Dopo l'art. 11 sono inseriti i seguenti articoli che prendono i numeri 12 e 13.

tolto: « Art. 12. - Agli effetti della liquidazione delle imposte di successione e di donazione, le azioni e le obbligazioni di societa', quotate in borsa, sono valutate al prezzo medio fatto, nella borsa piu' vicina alla sede della societa' emittente, nel giorno dell'apertura della successione o in quello dell'atto di donazione o, quando in tale giorno non si siano avute quotazioni, in quello precedente nel quale i titoli sono stati negoziati. Per le azioni ed obbligazioni di societa' non quotate in borsa si assume come valore quello risultante dall'ultimo accertamento definitivo ai fini dell'imposta di negoziazione.

tolto: Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sul plusvalore dei titoli azionari, di cui al testo unico approvato con il R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, e dell'imposta sul plusvalore immobiliare, di cui alla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, e successive modificazioni, nel primo trasferimento per atto tra vivi posto in essere dagli eredi e legatari dopo l'apertura della successione, avente per oggetto titoli azionari, beni immobili o diritti immobiliari,caduti nella stessa successione, e' assunto come valore di riferimento, per i titoli azionari il valore di cui al comma precedente, e per gli immobili o diritti immobiliari il valore che per essi e' stato definitivamente accertato ai fini della liquidazione dell'imposta normale di successione o dell'imposta ipotecaria di trascrizione o dell'imposta globale sull'asse ereditario.

tolto: Ove al momento del trasferimento per atto tra vivi non sia stato ancora definitivamente accertato il valore venale dei beni immobili o diritti immobiliari caduti nel precedente trasferimento a causa di morte, l'imposta speciale sul plusvalore si applica provvisoriamente sulla differenza tra i corrispondenti valori dichiarati nella denuncia di successione e quelli risultanti dall'atto di trasferimento.

tolto: Le societa' emittenti i titoli azionari, che sono trasferiti per causa di morte dell'azionista, devono, all'atto in cui addivengono alla dichiarazione del cambiamento di proprieta' sui titoli stessi, a norma dell'art. 7 del R. decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239, indicare, con apposita annotazione su ciascun titolo, il valore di essi al giorno della morte dell'azionista, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo.

tolto: L'omessa o l'inesatta annotazione sui titoli azionari delle indicazioni prescritte nel precedente comma e' punita con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 3000 a carico della societa' ».

tolto: « Art. 13. - Con R. decreto, su proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia, potranno essere emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, norme integrative, complementari e di esecuzione occorrenti per l'organica disciplina della materia oggetto del presente decreto, anche ai fini del coordinamento di essa con le vigenti disposizioni delle leggi d'imposta sulle successioni, d'imposta sul plusvalore del titoli azionari, d'imposta sul plusvalore nei trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari, nonche' del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, e del R. decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239, concernenti la nominativita' obbligatoria dei titoli azionari ».

tolto: L'art. 12 diventa art. 14.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a San Rossore, addi' 18 ottobre 1942-XX

tolto: VITTORIO EMANUELE

tolto: MUSSOLINI - DI REVEL

tolto: Visto, il Guardasigilli: Grandiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1220~art1 · fonte del testo

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