[1]GIURIDICO, PRIVILEGI E IMMUNITA'

[2]1. EUROFISH godra' di personalita' giuridica e della capacita' giuridica che potra' rendersi necessaria per conseguire gli obiettivi dell'Organizzazione e per esercitare le sue funzioni. 2. Ai rappresentanti dei Membri ed al Direttore e al personale di EUROFISH saranno concessi i privilegi e le immunita' necessari per svolgere indipendentemente le loro funzioni all'interno dell'Organizzazione. 3. Ogni Membro concedera' lo status, i privilegi e le immunita' di cui sopra nel modo seguente: (a) nel territorio di ogni Membro che ha aderito alla Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate relativamente alla FAO, come cola' stipulato, mutatis mutandis; (b) nel territorio di ogni Membro che non ha aderito alla Convenzione di cui sopra relativamente alla FAO, ma che ha aderito alla Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite, come cola' stipulato, mutauis mutandis, tranne nel caso in cui il Membro, al momento della firma dell'Accordo o del deposito del suo strumento di ratifica o adesione, non comunichi al Direttore Generale della FAO che non applichera' detta Convenzione, nel qual caso il Membro, entro i sei mesi successivi, stipulera' con EUROFISH un accordo per la concessione di uno status, privilegi e immunita' paragonabili a quelli previsti in detta Convenzione; (c) nel caso in cui un Membro non abbia aderito a nessuna delle convenzioni sopra menzionate, entro sei mesi dalla firma dell'Accordo o del deposito del suo strumento di ratifica o adesione stipulera' con EUROFISH un accordo per la concessione di uno status, privilegi e immunita' paragonabili a quelli previsti in detta Convenzione. 4. I privilegi e le immunita' vengono concessi ai rappresentanti dei Membri e al Direttore e al personale di EUROFISH non a beneficio personale dei singoli, ma al fine di salvaguardare l'esercizio indipendente delle funzioni che svolgono per conto dell'Organizzazione Di conseguenza, un Membro o il Direttore, a seconda dei casi, non solo ha il diritto, ma anche il dovere di privare dell'immunita' i suoi rappresentanti o i membri del personale in tutti i casi in cui, a parere dei Membri o del Direttore, l'immunita' impedirebbe il corso della giustizia, nonche' nei casi in cui possa essere tolta senza pregiudicare lo scopo per cui essa e' stata concessa. Se il Membro che invia il rappresentante o il Direttore, a seconda dei casi, non priva dell'immunita' il rappresentante o il membro del personale, il Membro o il Direttore si adopereranno al massimo per giungere ad un'equa soluzione della questione. 5. EUROFISH concludera' un accordo di sede con lo Stato Ospitante e potra' stipulare accordi con altri Stati in cui potranno essere ubicati uffici dell'Organizzazione; in tali accordo saranno specificati i privilegi e le immunita', nonche' le strutture di cui l'Organizzazione dovra' disporre per poter conseguire i suoi obiettivi e svolgere le sue funzioni.

Testo vigente dal 28 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;122~accordo-art12 · fonte del testo

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