1. Le risorse finanziarie di EUROFISH saranno le seguenti: (a) i contributi annuali dei Membri; (b) i redditi derivanti dall'erogazione di servizi a pagamento, che comprendono: consulenze per i servizi tecnici e iscrizioni alle pubblicazioni di EUROFISH, vendita di informazioni, pubblicita' retribuite sulle pubblicazioni EUROFISH; (c) donazioni, a condizione che possano essere accettate, in quanto compatibili con gli obiettivi di EUROFISH; (d) altre risorse approvate dal Consiglio Direttivo e compatibili con gli obiettivi di EUROFISH. 2. I Membri si impegnano a versare contributi annuali al bilancio ordinario di EUROFISH in valute liberamente convertibili. Il Consiglio Direttivo stabilira' un contributo minimo per ogni Membro ed una tabella contributiva approvata all'unanimita', tenendo conto del PIL pro capite, della popolazione, del valore globale delle esportazioni, di quello delle importazioni e della produzione di pesce. In ogni seduta ordinaria il Consiglio Direttivo determinera' il bilancio ordinario per l'anno successivo a maggioranza di tre quarti di tutti i suoi Membri. 3. EUROFISH sara' gestito tenendo conto dei principi commerciali generalmente accettati. A tal fine, EUROFISH applichera' per i servizi erogati le tariffe stabilite dal Consiglio Direttivo, e i redditi in tal modo ottenuti copriranno le spese di gestione e quelle amministrative di EUROFISH, nonche' le integrazioni dei capitali operativi. 4. I Membri che si trovano in arretrato con il pagamento dei contributi finanziari da versare a EUROFISH non avranno diritto di voto nel Consiglio Direttivo nel caso in cui l'importo degli arretrati sia pari o superiore all'importo dei contributi da versare per i due anni solari precedenti. Il Consiglio Direttivo puo' tuttavia consentire a detti Membri di votare, qualora appurera' che il mancato pagamento e' dovuto a situazioni che esulano dal suo controllo.

Testo vigente dal 28 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;122~accordo-art11 · fonte del testo

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