Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 settembre 1993, n. 342, e 29 ottobre 1993, n. 430. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti alla riorganizzazione funzionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ed alla revisione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, alla luce della normativa comunitaria specifica per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Gli schemi dei suddetti decreti legislativi verranno inviati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si atterra' ai seguenti criteri:

  • a)adeguamento degli uffici ai contenuti della politica di cooperazione;
  • b)definizione delle funzioni politiche, diplomatiche, tecniche e amministrativo-contabili;
  • c)individuazione della responsabilita' gestionale dei singoli progetti;
  • d)definizione del ciclo dei progetti;
  • e)definizione approfondita degli interventi straordinari secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed in coerenza con quelli dell'Ufficio per gli interventi umanitari della Comunita' europea (ECHO) e dell'omologo Dipartimento delle Nazioni Unite;
  • f)invarianza degli oneri di funzionamento rispetto a quelli derivanti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-17;121~art1 · fonte del testo

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