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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1683, contenente disposizioni relative ad alcune particolari condizioni di carriera del personale universitario, con la seguente modificazione:
[8]All'art. 3 e' sostituito il seguente:
[9]«Con effetto dal 1° luglio 1934, l'art. 49, 1° comma, del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, e' applicabile a coloro i quali, essendo stati compresi nella terna dei vincitori in un concorso di Stato per cattedre universitarie anteriormente alla data del predetto decreto-legge, furono nominati professori universitari posteriormente alla data medesima».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e del decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 1° aprile 1935 - Anno XIII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Di Revel - De Vecchi di Val Cismon
[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 15 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
