[1]Rapporti con la comunita' imprenditoriale

[2]Le Parti convengono:

  • a)di adoperarsi affinche' tutta la legislazione, tutte le procedure, tutti i dazi doganali, i diritti e gli oneri, come pure, se del caso, le spiegazioni necessarie, siano resi noti al pubblico, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici;
  • b)che tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni legislative e procedure in materia doganale, nuove o modificate, come pure di dazi doganali, diritti od oneri, debba trascorrere, per quanto possibile, un periodo di tempo ragionevole;
  • c)di offrire alla comunita' imprenditoriale la possibilita' di formulare osservazioni sulle proposte legislative e sulle procedure in materia doganale. A tal fine ciascuna delle parti istituisce meccanismi di consultazione tra la sua amministrazione e la comunita' imprenditoriale;
  • d)di rendere note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie e le procedure di entrata, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali e i punti di contatto per chiedere informazioni;
  • e)di favorire la cooperazione tra gli operatori e le autorita' competenti in materia commerciale mediante il ricorso a procedure non arbitrarie e accessibili a tutti allo scopo di lottare contro le frodi e le attivita' illecite, di rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento e di agevolare gli scambi; e
  • f)di garantire che le loro rispettive prescrizioni e procedure doganali e correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, conformemente alle migliori pratiche e abbiano effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art64 · fonte del testo

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