[1]Rapporto con i diritti derivanti dall'OMC e scelta del foro

[2]1. Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo OMC, comprese le azioni per la risoluzione delle controversie. 2. Le controversie relative a una stessa misura derivanti dal presente accordo e in virtu' dell'accordo OMC possono essere risolte conformemente al presente titolo o alla DSU a discrezione della parte attrice. Tuttavia, qualora una parte abbia chiesto la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 della DSU o di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 303, detta parte non puo' avviare un altro procedimento sulla stessa questione nell'altro foro, tranne nel caso in cui l'organo competente nel foro scelto non abbia preso una decisione sul merito della questione per motivi procedurali o di giurisdizione. 3. Le parti convengono che due o piu' controversie riguardano la stessa questione quando coinvolgono le stesse parti della controversia, si riferiscono alla medesima misura e vertono sulla stessa violazione sostanziale. 4. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte proceda a una sospensione dei benefici autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non puo' essere invocato per impedire a una parte la sospensione di benefici a norma del presente titolo.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art319 · fonte del testo

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