[1]Esecuzione del lodo arbitrale

[2]1. La parte convenuta adotta tutte le misure necessarie per dare tempestivamente esecuzione al lodo del collegio arbitrale. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento del lodo, la parte convenuta notifica alla parte attrice:

  • a)le misure specifiche che ritiene necessarie per dare esecuzione al lodo;
  • b)il periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione; e
  • c)un'offerta concreta di compensazione temporanea in attesa della completa attuazione della misura specifica da essa ritenuta necessaria per dare esecuzione al lodo. 3. In caso di divergenze fra le parti della controversia in merito al contenuto di tale notifica, la parte attrice puo' chiedere che il collegio arbitrale che ha emesso il lodo stabilisca se le misure proposte a norma del paragrafo 2, lettera a), sono compatibili con il presente accordo, se il periodo di tempo per dare esecuzione al lodo e' ragionevole e/o se l'offerta di compensazione e' manifestamente non proporzionata. Il lodo e' pronunciato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. 4. Qualora non sia possibile riunire, in tutto o in parte, lo stesso collegio arbitrale originario, si applica la procedura di cui all'articolo 303. Il termine per la notifica del lodo e' di quarantacinque giorni dalla data di costituzione del nuovo collegio arbitrale. 5. Il periodo di tempo ragionevole di cui al paragrafo 2, lettera b), puo' essere prorogato previo accordo fra le parti della controversia.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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