[1]Riesame e impugnazione

[2]1. Ciascuna delle parti istituisce o mantiene in vigore procedure od organi giurisdizionali, paragiurisdizionali o amministrativi affinche' i provvedimenti amministrativi definitivi relativi alle materie attinenti al commercio disciplinate dal presente accordo possano essere sollecitamente riesaminati e, nei casi in cui cio' sia giustificato, riformati. Questi organi o procedure sono indipendenti dall'ufficio o dall'autorita' preposti all'applicazione amministrativa e i loro responsabili sono imparziali e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione. 2. Ciascuna delle parti provvede affinche' in tali organi o procedure le parti del procedimento abbiano diritto a:

  • a)una ragionevole possibilita' di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e
  • b)una decisione fondata sugli elementi di prova e sulle comunicazioni presentate o, se la sua legislazione interna lo prescrive, sugli atti predisposti dall'autorita' amministrativa. 3. Fatta salva la possibilita' di impugnazione o di ulteriore riesame nei modi previsti nella rispettiva legislazione interna, ciascuna delle parti provvede a che tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorita' competente e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda il provvedimento amministrativo in questione.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art292 · fonte del testo

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