[1]Sottocomitato per la proprieta' intellettuale

[2]1. Le parti istituiscono un sottocomitato per la proprieta' intellettuale per seguire l'attuazione delle disposizioni del presente titolo. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato si riunira' almeno una volta all'anno. Tali riunioni possono svolgersi tramite qualsiasi mezzo concordato. 2. Il sottocomitato per la proprieta' intellettuale adotta decisioni per consenso. Il sottocomitato puo' adottare il proprio regolamento interno. Il sottocomitato per la proprieta' intellettuale avra' il compito di valutare le informazioni di cui all'articolo 209 e di proporre al comitato per il commercio la modifica dell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) per quanto riguarda le indicazioni geografiche.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art257 · fonte del testo

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