[1]1. Le parti convengono di scambiarsi esperienze e informazioni sulle rispettive pratiche e politiche interne e internazionali aventi incidenza sul trasferimento di tecnologie76. Questo scambio comprende in particolare le misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, il partenariato tra imprese, la concessione di licenze e gli accordi di subfornitura su base volontaria. Particolare attenzione e' riservata alle condizioni necessarie per creare un contesto idoneo e favorevole alla promozione di relazioni durature tra le comunita' scientifiche delle parti, all'intensificazione delle attivita' volte a promuovere i contatti, l'innovazione e il trasferimento di tecnologie tra le parti, anche per quanto riguarda temi quali il quadro giuridico pertinente e lo sviluppo del capitale umano. 2. Le parti facilitano e incoraggiano reciprocamente la ricerca, l'innovazione, le attivita' di sviluppo tecnologico, il trasferimento e la diffusione di tecnologie, rivolti fra l'altro a imprese, enti pubblici, universita', centri tecnologici e di ricerca. Le parti promuoveranno per quanto possibile lo sviluppo delle capacita' come pure lo scambio e la formazione di personale in questo settore. 3. Le parti incoraggiano meccanismi per la partecipazione di enti e di esperti dei rispettivi sistemi di scienza, tecnologia e innovazione a progetti e reti comuni di ricerca, sviluppo e innovazione, allo scopo di rafforzare le loro capacita' in materia scientifica, tecnologica e di innovazione. Tali meccanismi possono comprendere:

  • a)attivita' comuni di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico come pure progetti educativi;
  • b)visite e scambi di scienziati, ricercatori, tirocinanti e esperti tecnici;
  • c)organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi e laboratori di natura scientifica e partecipazione di esperti a tali attivita';
  • d)reti comuni di ricerca, sviluppo e innovazione;
  • e)scambio e condivisione di apparecchiature e materiali;
  • f)promozione della valutazione delle iniziative comuni e diffusione dei risultati; e
  • g)qualsiasi altra attivita' concordata fra le parti. 4. Le parti dovrebbero considerare la possibilita' di stabilire meccanismi per lo scambio di informazioni riguardo a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati mediante risorse pubbliche. 5. La parte UE facilita e promuove la concessione di incentivi alle istituzioni e alle imprese situate nel suo territorio per il trasferimento di tecnologie a istituzioni e imprese dei paesi andini firmatari cosi' da consentire a detti paesi di dotarsi di una base tecnologica efficiente. 6. Ciascuna delle parti si adopera al fine di valutare le possibilita' per facilitare l'ingresso e l'uscita dal suo territorio di dati e apparecchiature impiegati dalle parti in attivita' di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico, o in relazione ad esse, in virtu' delle disposizioni del presente articolo, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio di ciascuna delle parti, compresi i sistemi di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso e la relativa legislazione.

[2]-------- 76 Ai fini di una maggiore chiarezza, il trasferimento di tecnologie comprende l'accesso alle tecnologie e il loro uso nonche' il processo di creazione di tecnologie.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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