[1]Misure alla frontiera

[2]1. Salvo diversa disposizione contenuta nel presente articolo, ciascuna delle parti adotta procedure74 intese a consentire al titolare dei diritti che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione o il transito di merci che violano un diritto d'autore o un diritto di marchio75 di presentare alle autorita' competenti una richiesta scritta affinche' le autorita' doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al blocco delle merci in questione. Le parti valuteranno l'applicazione di queste misure alle merci che si sospetta violino una indicazione geografica.

[3]2. Ciascuna delle parti adotta disposizioni affinche' le autorita' doganali, quando nel corso della loro attivita' abbiano sufficienti ragioni per sospettare che merci violino un diritto d'autore o un diritto di marchio, possano sospendere d'ufficio l'immissione in libera pratica di tali merci o bloccarle in modo da consentire al titolare del diritto di proporre un'azione giudiziaria o amministrativa ai sensi del paragrafo 1, conformemente alla legislazione interna di ciascuna parte. 3. I diritti o gli obblighi dell'importatore stabiliti nella parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS si applicano anche all'esportatore o al destinatario delle merci. -------- 74 Resta inteso dalle parti che non vi e' alcun obbligo di applicare queste procedure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare dei diritti o con il suo consenso. 75 Ai fini della presente disposizione per "merci che violano un diritto d'autore o un diritto di marchio" si intendono:

  • a)"merci contraffatte", vale a dire:
  • i)le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che e' identico al marchio validamente registrato per lo stesso tipo di merci o che non puo' essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione;
  • ii)qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, manuale di istruzioni o documento di garanzia), anche presentato separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i);
  • iii)gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i);
  • b)"merci usurpative", vale a dire le merci che costituiscono o che contengono riproduzioni realizzate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto interno, o di una persona da questi regolarmente autorizzata nel paese di produzione.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art249 · fonte del testo

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