[1]1. Le parti si conformano agli articoli da 2 a 9 del trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, concluso a Budapest il 28 aprile 1977 e modificato il 26 settembre 1980. 2. L'Unione europea compie ogni ragionevole sforzo per conformarsi alle disposizioni del trattato sul diritto dei brevetti adottato a Ginevra il 1° giugno 2000 (di seguito denominato "TDB"). I paesi andini firmatari compiono ogni ragionevole sforzo per aderire al TDB. 3. Quando la commercializzazione di un prodotto chimico agricolo71 o farmaceutico in una parte e' subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione delle sue autorita' competenti, tale parte si adopera nella misura del possibile per trattare sollecitamente la relativa domanda onde evitare irragionevoli ritardi. Le parti collaborano e si prestano reciproca assistenza per conseguire tale obiettivo. 4. Per quanto riguarda qualsiasi prodotto farmaceutico protetto da un brevetto, ciascuna delle parti puo', conformemente alla sua legislazione interna, introdurre un meccanismo inteso a compensare il titolare del brevetto per qualsiasi abbreviazione irragionevole della durata effettiva del brevetto derivante dalla prima autorizzazione all'immissione in commercio di tale prodotto nel territorio della parte in questione. Questo meccanismo conferisce tutti i diritti esclusivi di un brevetto, con le stesse limitazioni ed eccezioni applicabili al brevetto originario.

[2]-------- 71 Ai fini del presente titolo per "prodotti chimici agricoli" si intendono, per la parte UE, le sostanze attive e i preparati contenenti una o piu' sostanze attive, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a:

  • a)proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti, sempreche' tali sostanze o preparati non siano altrimenti definiti nel seguito;
  • b)influire sui processi vitali dei vegetali, senza peraltro fungere da fertilizzanti (ad esempio, i regolatori di crescita);
  • c)conservare i prodotti vegetali, sempreche' tali sostanze o prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali del Consiglio o della Commissione in materia di conservanti;
  • d)eliminare i vegetali indesiderati; o
  • e)eliminare parti di vegetali, frenare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art230 · fonte del testo

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