[1]Cooperazione e trasparenza

[2]1. Una parte puo' chiedere a un'altra parte, nel quadro del sottocomitato per la proprieta' intellettuale, informazioni circa la conformita' dei prodotti identificati dalle indicazioni geografiche protette a norma della presente sezione ai rispettivi disciplinari dei prodotti e alle relative modifiche, nonche' circa i punti di contatto per facilitare i controlli, se del caso. 2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche di un'altra parte protette a norma della presente sezione, ciascuna delle parti puo' rendere pubblici i rispettivi disciplinari dei prodotti, o una sintesi dei medesimi, come pure i punti di contatto per facilitare i controlli.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art213 · fonte del testo

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