[1]Nuovi servizi finanziari

[2]Ciascuna delle parti autorizza i prestatori di servizi finanziari di un'altra parte stabiliti nel suo territorio a prestare qualsiasi nuovo servizio finanziario simile a quelli che i suoi prestatori di servizi finanziari sono autorizzati a prestare in circostanze simili conformemente alla sua legislazione interna. Una parte puo' stabilire la forma istituzionale e giuridica della prestazione del nuovo servizio finanziario e subordinare tale prestazione ad un'autorizzazione. Se e' prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene presa in tempi ragionevoli e l'autorizzazione puo' essere negata solo per motivi prudenziali.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art156 · fonte del testo

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