[1]Visitatori di breve durata per motivi professionali

[2]1. Le parti si adoperano per agevolare, nel rispetto della rispettiva legislazione, l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel loro territorio di visitatori di breve durata per motivi professionali chiamati a svolgere le seguenti attivita'39:

  • a)ricerca e progettazione: ricercatori tecnici, scientifici e statistici per conto di una societa' stabilita nel territorio di un'altra parte;
  • b)ricerche di mercato: personale che svolge analisi o ricerche, anche di mercato, per conto di una societa' stabilita nel territorio di un'altra parte;
  • c)fiere ed esposizioni: personale che partecipa a una fiera per la promozione della societa' per cui lavora o dei suoi prodotti o servizi; e
  • d)personale turistico (rappresentanti di alberghi, agenti e organizzatori di viaggi, guide turistiche o operatori turistici) che assiste o partecipa a convegni, fiere o saloni turistici o che guida un viaggio organizzato iniziato nel territorio di un'altra parte; purche' tali visitatori di breve durata:
  • a)non procedano alla vendita delle loro merci o dei loro servizi al pubblico ne' forniscano direttamente merci o servizi;
  • b)non ricevano per se' compensi da una fonte situata nell'Unione europea o in un paese andino firmatario in cui soggiornano temporaneamente; e
  • c)non prestino servizi nel quadro di un contratto concluso tra un consumatore dell'Unione europea o di un paese andino firmatario e una persona giuridica priva di presenza commerciale nell'Unione europea o in un paese andino firmatario in cui essi soggiornano temporaneamente. 2. L'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio di una parte di visitatori di breve durata di un'altra parte, se autorizzati, hanno una durata massima di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.

[3]-------- 39 Le attivita' di cui alle lettere c) e d) sono unicamente applicabili tra la Colombia e la parte UE.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art128 · fonte del testo

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