[1]Accesso al mercato

[2]1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante lo stabilimento, ciascuna delle parti accorda agli stabilimenti e agli investitori di un'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui all'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento). 2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo quanto diversamente precisato nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento):

  • a)limitazioni del numero di stabilimenti, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o altri requisiti per lo stabilimento, come l'imposizione di una verifica della necessita' economica;
  • b)limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attivita' patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica;
  • c)limitazioni del numero complessivo di operazioni o della produzione totale espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessita' economica24;
  • d)limitazioni del numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in una particolare attivita' economica o che uno stabilimento puo' impiegare, e che sono necessarie per l'esercizio di un'attivita' economica e direttamente collegate ad essa, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica;
  • e)limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti stranieri, singoli o complessivi; e
  • f)misure che limitano o impongono forme specifiche di stabilimento (controllata, succursale, ufficio di rappresentanza) o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attivita' economica da parte di un investitore di un'altra parte25.

[3]-------- 24 Il paragrafo 2, lettere a), b) e c), non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo. 25 Ciascuna delle parti puo' imporre agli investitori l'assunzione di una specifica forma giuridica all'atto della costituzione di una persona giuridica in base al proprio ordinamento. Nella misura in cui tale obbligo viene applicato in modo non discriminatorio, non e' necessario che venga precisato nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) affinche' sia mantenuto in vigore o adottato dalle parti.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art112 · fonte del testo

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