ed esame annnuali 1. Il Consiglio pubblica, entro i sei mesi seguenti la fine di ogni anno civile, un rapporto annuale sulle sue attivita', nonche' le altre informazioni che riterra' appropriate. 2. Il Consiglio esamina e valuta ogni anno:

  • a)La situazione internazionale relativa al legname;
  • b)gli altri fattori, questioni ed elementi che giudica attinenti alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo. 3. L'esame e' effettuato, in considerazione:
  • a)delle informazioni comunicate dai membri sulla produzione, il commercio, l'offerta, gli stock, il consumo ed i prezzi nazionali dei legnami;
  • b)di altri dati statistici ed indicatori specifici forniti dai membri su domanda del consiglio;
  • c)delle informazioni fornite dai membri sui progressi compiuti in vista di una gestione durevole delle foreste produttrici di legname;
  • d)delle altre informazioni pertinenti che il Consiglio puo' procurarsi, sia direttamente sia tramite gli organismi del sistema delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative, governative o non governative. 4. Il Consiglio incentiva lo scambio di vedute tra paesi membri su:
  • a)la situazione per quanto concerne la gestione durevole delle foreste produttrici di legname e le questioni connesse nei paesi membri;
  • b)i flussi di risorse ed i fabbisogni per quanto concerne gli obiettivi, i criteri ed i principi direttivi stabiliti dall'Organizzazione. 5. Se richiesto in tal senso, il Consiglio s'impegna a rafforzare la capacita' tecnica dei paesi membri, in particolare dei paesi membri in via di sviluppo, di procurarsi i dati necessari ai fini di un adeguato retaggio di informazioni, se del caso fornendo a tali membri risorse per la formazione professionale e agevolazioni. 6. I risultati dell'esame sono trascritti nei rapporti sulle delibere del Consiglio.

Testo vigente dal 29 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120~art30 · fonte del testo

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