e Pubblicazione dei conti 1. Il Consiglio nomina dei revisori indipendenti incaricati di rivedere i conti dell'Organizzazione. 2. Dovranno essere a disposizione dei membri, il prima possibile dopo la fine di ogni esercizio finanziario ma non oltre sei mesi da questa data, i resoconti del conto amministrativo, del conto speciale e del Fondo per il partenariato di Bali, riveduti da revisori indipendenti, ed il Consiglio li esaminera' in vista della loro approvazione nella successiva sessione, a seconda di come convenga. Sara' poi pubblicato un estratto riepilogativo dei conti e del bilancio riveduti.

Testo vigente dal 29 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120~art23 · fonte del testo

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