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[1]All'art. 7 del predetto decreto sono aggiunte le parole seguenti: «salvo che non si tratti di aree destinate alla formazione delle strade, piazze e giardini di cui alla lettera b) dell'art. 4, nel qual caso l'indennita' sara' ragguagliata soltanto al valore del terreno secondo l'uso agricolo cui era adibito, ovvero, se trattasi di area avente altra destinazione, al valore medio dei terreni coltivi della localita', prescindendo dalla loro edificabilita', e fermo il gratuito passaggio in proprieta' al Comune, nel momento in cui questo credera' di comprenderle nell'elenco delle strade comunali, delle aree costituenti strade private gia' aperte al pubblico transito».
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 2 luglio 1925.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Giuriati - De' Stefani.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 23 luglio 1925 al 16 dicembre 2009
