Il Ministero della sanita', nei limiti di spesa previsti, dalla presente legge per l'assistenza sanitaria e in misura non superiore ai due miliardi di lire, ha facolta' di concedere contributi a enti pubblici e a persone giuridiche private non aventi finalita' di lucro per la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'impianto e il miglioramento delle attrezzature dei centri di riabilitazione, nonche' di altre istituzioni terapeutiche quali focolari, pensionati, comunita' di tipo residenziale e simili. Tutti i centri ad internato o a seminternato che ospitino invalidi civili di eta' inferiore ai 18 anni debbono istituire corsi di istruzione per l'espletamento e il completamento della scuola dell'obbligo. Le istituzioni private per l'assistenza agli invalidi civili sono sottoposte al controllo e alla sorveglianza del Ministero della sanita'. La loro denominazione deve contenere sempre l'indicazione "privato" o "privata". Non possono essere usate denominazioni atte ad ingenerare confusione con gli istituti ed enti medico-psicopedagogici pubblici. Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare un centro di riabilitazione privato, deve inoltrare domanda al medico provinciale e adempiere alle prescrizioni tecnico-assistenziali del Ministero della sanita' e del Consiglio provinciale di sanita'. Il medico provinciale, in caso di inadempienza alle prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione, puo' diffidare l'istituzione privata ad eliminarle, ordinare la chiusura del centro fino ad un periodo di tre mesi e puo', in caso di ripetute infrazioni o disfunzioni, revocare l'autorizzazione di apertura, sentito il Consiglio provinciale di sanita'. Il Ministero della sanita' ha facolta' altresi' di concedere nei limiti degli stanziamenti previsti per l'assistenza sanitaria e nella misura non superiore a un miliardo:

  • a)contributi alle scuole di cui al successivo articolo 5 e borse di studio per la formazione di personale specializzato;
  • b)contributi a enti pubblici e persone giuridiche private non aventi finalita' di lucro per stimolare lo studio sulla prevenzione ed i servizi sanitari, psicologici e sociologici, concernenti le principali malattie, a carattere congenito o acquisito e progressivo, che causano motolesioni, neurolesioni o disadattamenti sociali.

Testo vigente dal 2 aprile 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari