[1]Trasporti

[2]1. Le parti perseguono la cooperazione intensificando gli scambi di informazioni e il dialogo sulle politiche e sulle prassi nel settore dei trasporti e in altri ambiti di reciproco interesse in relazione a tutti i modi di trasporto e coordinano, ove opportuno, le loro posizioni nei consessi internazionali che si occupano di trasporti. 2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda i seguenti settori:

  • a)aviazione (sicurezza aerea, gestione del traffico aereo, altre normative pertinenti ecc.) al fine di agevolare relazioni piu' ampie e reciprocamente vantaggiose in materia di trasporto aereo, anche perseguendo, ove opportuno, la cooperazione tecnica e normativa e altri accordi basati sul consenso e sull'interesse reciproco;
  • b)trasporto marittimo; e
  • c)trasporto ferroviario.

Testo vigente dal 11 agosto 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116~art15 · fonte del testo

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