[1]Ambiente

[2]1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni, di informazioni delle migliori pratiche, sulle politiche e normative ambientali e rafforzano la cooperazione in settori quali:

  • a)l'uso efficiente delle risorse;
  • b)la biodiversita';
  • c)il consumo e la produzione sostenibili;
  • d)le tecnologie, i beni e i servizi che promuovono la tutela dell'ambiente;
  • e)la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, compreso, ove opportuno, il disboscamento illegale;
  • f)gli altri settori concordati durante il dialogo politico pertinente. 2. Le parti si sforzano di intensificare la cooperazione nell'ambito degli accordi e degli strumenti internazionali pertinenti eventualmente applicabili alle parti e nei consessi internazionali.

Testo vigente dal 11 agosto 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116~art23 · fonte del testo

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