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[1]Chiunque sia in possesso di rottami ferrosi da forno o di prodotti siderurgici usati reimpiegabili, siano essi di ferro, di acciaio o di ghisa, in quantita' superiore ai chilogrammi 200, deve farne denuncia, nei modi indicati nel successivo art. 4, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

[2]Art. 2.

[3]Chiunque nel corso del mese viene in possesso di rottami ferrosi da forno o riutilizzabili o di prodotti siderurgici usati reimpiegabili, siano essi di ferro, di acciaio o di ghisa (ghisa ed acciaio comuni e legati), in quantita' complessiva superiore ai 200 chilogrammi, deve farne denuncia nei primi sette giorni del mese successivo.

[4]Nella denuncia si devono indicare distintamente con il relativo peso:

  • a)i rottami da forno;
  • b)i rottami riutilizzabili;
  • c)i prodotti siderurgici usati, reimpiegabili, non piu' in opera oppure ancora in opera, ma non piu' in funzione, con la denominazione dei settori siderurgici nei quali possono essere classificati.

[5]Le ghise e gli acciai legati devono essere indicati a parte nella denuncia col rispettivo peso, sempre distintamente per categorie a), b) e c).

[6]La denuncia deve contenere anche i dati relativi ai materiali ceduti durante il mese a ditte regolarmente autorizzate dall'Ente distribuzione rottami (Endirot) o dal Consorzio nazionale approvvigionamenti materie prime per fonderie di ghisa (Campfond).

[7]Art. 3.

[8]Ai fini del presente decreto si intendono:

  • a)per rottami da forno: i materiali di ghisa, ferro ed acciaio che nello stato in cui si trovano non possono essere ulteriormente utilizzati senza fusione. Ai rottami da forno sono equiparati i cascami aventi contenuto ferroso provenienti da lavorazione di minerale;
  • b)per rottami riutilizzabili: i materiali di ferro ed acciaio che, pur non essendo piu' servibili per l'uso a cui erano destinati, possono essere riutilizzati mediante adattamenti e modifiche; i ritagli di latta, lo scatolame stagnato e i materiali di ferro stagnato, qualunque sia lo stato nel quale si trovano; i cascami di ferriere ed acciaierie, che possono essere riutilizzati, senza essere sottoposti ne' a fusione ne' a laminazione;
  • c)per prodotti siderurgici usati reimpiegabili: i materiali di ferro ed acciaio, classificabili in uno dei normali settori siderurgie (profilati, rotaie e rotaiette, lamiere, tubi, ecc.) che, pur essendo stati usati, possono essere ancora reimpiegabili nello stato in cui si trovano anche se tuttora in opera, ma non piu' in funzione;
  • d)per ghise ed acciai legati: i materiali di ghisa ed acciaio contenenti i seguenti elementi leganti in misura superiore a quella per ciascuna indicata:

[9]Nichelio.................... 1,00% Cromo..................... 1,00% Molibdeno................... 0,15% Cobalto.................... 0,50% Vanadio.................... 0,50% Tungsteno................... 1,00% Manganese................... 9,00% Silicio (negli acciai)............. 2,00% » (nelle ghise)............. 7,00%

[10]Art. 4.

[11]Le denuncie di cui agli articoli 1 e 2 devono essere fatte: dalle Amministrazioni dello Stato, dagli Enti pubblici, dagli stabilimenti industriali, ausiliari o non, e dai commercianti e ditte commerciali direttamente all'Ufficio staccato del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra presso l'Ente distribuzione rottami in Milano; da ogni altro detentore alla stazione dei carabinieri Reali nella cui giurisdizione i materiali si trovano.

[12]Le stazioni dei carabinieri Reali trasmettono le denuncie al predetto Ufficio staccato entro il 20 di ogni mese.

[13]Art. 5.

[14]I materiali di cui agli articoli 1 e 2 devono essere opportunamente selezionati e tenuti a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, restandone il detentore depositario dal giorno della denuncia, con gli obblighi ed a tutti gli effetti di legge.

[15]Tale obbligo cessa quando i maleriali vengono ritirati dall'Ente distribuzione rottami (Endirot) o dal Consorzio nazionale approvvigionamenti materie prime per fonderie ghisa (Campfond) che provvedono all'acquisto e concentramento dei materiali stessi, avvalendosi delle organizzazioni da essi dipendenti. L'Ente ed il Consorzio anzidetti possono autorizzare i detentori dei materiali e cederli direttamente a ditte da essi espressamente designate.

[16]Il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, puo', in casi eccezionali, specificatamente designare anche persone od enti, diversi da quelli di cui al comma precedente, per il ritiro dei materiali indicati nell'art. 3, lettera c).

[17]I prezzi di acquisto sono fissati dal Ministero delle corporazioni. Essi non possono superare i prezzi del materiale nuovo.

[18]Art. 6.

[19]I rottami riutilizzabili ed i prodotti siderurgici usati reimpiegabili sono assegnati direttamente dal Sottosegretariato di Stato, per le fabbricazioni di guerra, al quale l'Ente distribuzione rottami comunichera' mensilmente le esistenze.

[20]l rottami da forno, sia comuni che legati, sono assegnati direttamente dall'Ente distribuzione rottami.

[21]Il riutilizzo dei rottami e il reimpiego dei prodotti siderurgici usati da parte dei detentori possono essere consentiti in via eccezionale e soltanto in seguito ad autorizzazione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, al quale vanno rivolte le relative richieste.

[22]Titolo Secondo. Materiali metallici non ferrosi.

[23]Art. 7.

[24]Chiunque sia o venga in possesso di rottami metallici non ferrosi e loro residuati sia ceneri, fanghi, scorie e simili, ovvero di pani di seconda fusione di tali metalli, in quantita' complessiva superiore a 2 chilogrammi per ogni specie di metallo, ha l'obbligo di farne denuncia ai sensi degli articoli 1 e 2.

[25]Nella denuncia si devono indicare distintamente le varie specie di metalli col rispettivo peso.

[26]Art. 8.

[27]Agli effetti del presente decreto si considerano metalli non ferrosi i seguenti: rame, stagno, zinco, alluminio, piombo, nichelio, magnesio e loro leghe e residuati; per rottami metallici non ferrori, poi, si intendono:

  • a)i materiali metallici non ferrosi in cascame di lavorazione;
  • b)i materiali metallici non ferrosi di qualsiasi provenienza che nello stato in cui si trovano sono inservibili per l'uso cui erano destinati;
  • c)i materiali metallici non ferrosi usati, riutilizzabili o reimpiegabili, che non siano piu' in opera o che, essendolo, non sono piu' in funzione.

[28]Art. 9.

[29]I materiali di cui all'art. 7 devono essere conservati separatamente per ciascuna specie o lega e tenuti a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, restandone il detentore depositario dal giorno della denuncia a tutti gli effetti di legge.

[30]Tale obbligo cessa quando i materiali vengono ritirati dall'Ente distribuzione rottami, il quale provvede alla disciplina della raccolta e della distribuzione dei rottami metallici non ferrosi mediante l'apposita Sezione metalli non ferrosi.

[31]Alla assegnazione dei rottami metallici non ferrosi provvede il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, il quale puo' anche autorizzare gli stabilimenti, che producono rottami in cascami di lavorazione, a rigenerarli direttamente, se provvisti di attrezzatura autorizzata.

[32]Il prezzo base d'acquisto dei rottami metallici non ferrosi e' fissato dal Ministero delle corporazioni.

[33]Titolo Terzo. Disposizioni comuni.

[34]Art. 10.

[35]I macchinari di ogni genere e tipo, all'atto della loro demolizione, sono sottoposti alla disciplina di cui al presente decreto, ed i materiali risultanti devono essere denunciati a termini degli articoli 2 e 7.

[36]Art. 11.

[37]Qualsiasi atto di acquisto, vendita o cessione dei materiali di cui al presente decreto, compiuto in contravvenzione agli obblighi previsti dal decreto stesso, e' nullo.

[38]Chiunque omette la denuncia prevista dagli articoli 1, e 7 o presenta denuncia infedele o incompleta, o comunque viola le disposizioni degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 9 e 10, e' punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda dal triplo al quintuplo del valore del materiale oggetto della infrazione e comunque non inferiore a lire 500.

[39]Se il colpevole ha agito per conto di una ditta industriale o commerciale, l'ammenda non e' inferiore a lire 2000.

[40]Ove si tratti di quantita' non superiore a 400 chilogrammi di materiale ferroso od a 5 chilogrammi di materiale non ferroso, la pena, nel caso previsto dal 20 comma, e' dell'ammenda dal doppio al quintuplo del valore del materiale stesso, ed in ogni caso non inferiore a lire 200 ne' superiore a lire 1000.

[41]Art. 12.

[42]Il R. decreto-legge 26 ottobre 1939-XVIII, n. 1751, concernente la disciplina della raccolta dei rottami di ferro, convertito nella legge 19 febbraio 1940-XVIII, n. 202, e' abrogato.

[43]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[44]Data a San Rossore, addi' 19 luglio 1941-XIX

[45]VITTORIO EMANUELE

[46]Mussolini - Grandi - Ricci

[47]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 28 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009

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