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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:'
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi, intendendosi il decreto stesso presentato dal Capo del Governo anche quale Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e con le seguenti modificazioni:
[9]Dopo l'art. 3 e' inserito il Seguente:
[10]«Art. 4. - Nelle circostanze previste dall'art. 1 il Capo del Governo puo' autorizzare il Ministro per la marina a requisire o noleggiare il naviglio Mercantile occorrente per le esigenze delle Forze armate e ad organizzarne l'impiego.
[11]Il Ministro per la marina dara' conoscenza delle navi che si propone di noleggiare o requisire al Ministro per le comunicazioni, col quale procedera' d'intesa quando si tratti di navi vincolate a servizi esercitati in base a convenzioni stipulate con lo Stato. Per la requisizione ed il noleggio di cui al presente articolo vale il disposto del precedente art. 3, intendendosi sostituito al bilancio del Ministero delle comunicazioni quello della marina ed al Ministro per le comunicazioni il Ministro per la marina ».
[12]La numerazione degli articoli 4, 5 e 6 e' rispettivamente mutata in 5, 6 e 7.
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a Roma, addi' 4 giugno 1936 - Anno XIV
[15]VITTORIO EMANUELE.
[16]Mussolini - Benni - Solmi - Di Revel.
[17]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 25 giugno 1936 al 9 ottobre 2010
