Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Il massimo importo dei vaglia postali scambiati fra i Paesi interessati non puo' superare il massimo fissato nel servizio interno di ogni Stato.

[2]Se vi sara' una differenza fra i due massimi degli Stati interessati, sara' la somma inferiore quella da considerarsi come massimo.

[3]Qualsiasi modificazione del massimo deve essere notificata in tempo utile.

[4]I vaglia telegrafici per ora non sono ammessi.

Testo in vigore dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1140~art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari