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Miscellanea
Trattato
Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012 · Legge 23 luglio 2012, n. 114
- Aggiornato al
- 28 luglio 2012
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 19
- Art. 1ALLEGATO TRATTATO SULLA STABILITA', SUL COORDINAMENTO E SULLA GOVERNANCE NELL'UNIONE…
- Art. 2Le parti contraenti applicano e interpretano il presente trattato conformemente ai…
- Art. 3Le parti contraenti applicano le regole enunciate nel presente paragrafo in aggiunta e…
- Art. 4Quando il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo di una parte…
- Art. 5La parte contraente che sia soggetta a procedura per i disavanzi eccessivi ai sensi dei…
- Art. 6Al fine di coordinare meglio le emissioni di debito nazionale previste, le parti…
- Art. 7Nel pieno rispetto dei requisiti procedurali dei trattati su cui si fonda l'Unione…
- Art. 8La Commissione europea e' invitata a presentare tempestivamente alle parti contraenti una…
- Art. 9Basandosi sul coordinamento delle politiche economiche, quale definito dal trattato sul…
- Art. 10Conformemente alle disposizioni dei trattati su cui si fonda l'Unione europea, le parti…
- Art. 11Ai fini di una valutazione comparativa delle migliori prassi e adoperandosi per una…
- Art. 12I capi di Stato o di governo delle parti contraenti la cui moneta e' l'euro si incontrano…
- Art. 13Come previsto al titolo II del protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali…
- Art. 14Il presente trattato e' ratificato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive…
- Art. 15Gli Stati membri dell'Unione europea che non siano parti contraenti possono aderire al…
- Art. 16Al piu' tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato…
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