Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. 2040 parole tolte in 70 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, concernente nuove disposizioni in materia di maggiori utili relativi allo stato di guerra, con le seguenti modificazioni
tolto: All'articolo 1, comma primo, dopo le parole: prodotti da nazionali all'estero, sono aggiunte le parole: dal 1° gennaio 1939-XVII.
tolto: All'articolo 1, comma 2°, dopo le parole: La differenza tra il reddito complessivo, sono inserite le seguenti: dedotti i redditi prodotti nell'anno stesso che fossero esenti in forza di leggi speciali o soggetti ad un tributo sostitutivo.
tolto: Allo stesso articolo 1, l'ultimo comma e' sostituito col seguente:
tolto: Le disposizioni del presente articolo si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, anche agli utili derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie i cui canoni risultino bloccati in misura sensibilmente inferiore agli equi canoni attuali, valutati in natura.
tolto: All'articolo 2, comma 4°, sono soppresse le parole: per le imprese industriali e commerciali.
tolto: Allo stesso articolo 2, comma 4°, ed all'articolo 5, comma 1°, le parole: del successivo articolo 6, sono sostituite con le parole: del successivo articolo 7.
tolto: All'articolo 3, comma 1° le parole: salva l'applicazione del quarto comma dell'articolo precedente, sono sostituite con le parole: ma in ogni caso in misura non inferiore all'8 per cento del capitale investito da valutarsi ai sensi dell'articolo 7.
tolto: Allo stesso articolo 3, il penultimo e l'ultimo comma sono sostituiti con i seguenti:
tolto: Le societa' e gli enti tassati in base a bilancio, quando dimostrino di aver effettuato contratti di appalto o di fornitura in misura superiore a quelli effettuati nel biennio 1937-1938, possono chiedere una maggiorazione del reddito ordinario pari al reddito ordinario della maggior misura di appalti o forniture determinato in conformita' del comma precedente.
tolto: Gli uffici distrettuali, qualora dimostrino che gli appalti o le forniture effettuati negli anni 1941 e seguenti da singole societa' ed enti tassati in base a bilancio siano in misura inferiore a quelli effettuati nel biennio 1937-1938, possono apportare una minorazione al reddito ordinario delle Societa' ed enti medesimi, pari al reddito ordinario della minor misura degli appalti e delle forniture, determinato in conformita' del quarto comma del presente articolo. Questa disposizione non si applica quando il reddito complessivo in ciascun anno non sia superiore al reddito ordinario, calcolato ai sensi del primo comma dell'articolo 2.
tolto: Agli effetti dei due commi precedenti si ha riguardo soltanto agli appalti e alle forniture per i quali si sarebbe proceduto a tassazione separata, se fossero stati assunti da contribuenti non tassati in base a bilancio.
tolto: All'articolo 4, comma 1°, dopo le parole: 1° aprile 1940-XVIII, sono aggiunte le seguenti: Ai fini della limitazione della consistenza non si tiene conto degli investimenti in titoli dello Stato effettuati in ottemperanza ai Regi decreti-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 5 e 21 maggio 1942-XX, n. 520, e all'articolo 18 del presente decreto.
tolto: Allo stesso articolo 4, sono soppressi il penultimo e l'ultimo comma.
tolto: All'articolo 6, dopo le parole: il seguente articolo, e' aggiunto: 6.
tolto: Allo stesso articolo 6, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
tolto: Le disposizioni del presente articolo non riguardano le assegnazioni di beni immobili ai soci di societa' immobiliari, che siano state attuate in conformita' dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283 e dell'articolo 15 del testo unico approvato con il Regio decreto 9 marzo 1942-XX, n. 257.
tolto: Agli articoli 8 e 17, ultimo comma, la parola: abolito, e' sostituita con la parola: abrogato.
tolto: All'articolo 10, primo comma, la parola: superi, e' sostituita con la parola: raggiunga.
tolto: All'articolo 10, dopo il comma 4°, e' aggiunto il seguente:
tolto: Quando il reddito complessivo superi le lire 50.000 ma non il doppio del reddito ordinario, l'imposta e' applicata, sulle prime lire 50.000, con aliquote ridotte alla meta'.
tolto: All'articolo 11, comma 2°, dopo le parole: per quanto riflette il termine, sono aggiunte le parole: per la rettifica.
tolto: Allo stesso articolo 11, dopo il comma 2°, sono aggiunti i seguenti:
tolto: La cognizione di tutte le controversie, alle quali dara' luogo l'applicazione della presente legge, sia in ordine all'accertamento del reddito complessivo che, quando necessario, del reddito ordinario, al fine di stabilire i maggiori utili relativi allo stato di guerra e la imposta straordinaria gravante sugli stessi, e di ogni altra nascente dalla presente legge, restera' deferita in primo grado alla Commissione provinciale, in appello alla Commissione centrale per le imposte, come costituite e con i poteri consentiti dalle leggi che le disciplinano, estesa alla Commissione provinciale la facolta' di cui all'articolo 43 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.
tolto: Le controversie in corso saranno, dall'andata in vigore della presente legge, deferite, nello stato in cui si trovano, alle Commissioni provinciali, eccetto quelle nelle quali sia gia' intervenuta la decisione definitiva di merito della Commissione distrettuale, che seguiranno l'ulteriore corso ordinario, occorrendo, fino alla decisione della Commissione centrale.
tolto: Ai fini di questa disposizione il Ministro per le finanze costituira' presso detta Commissione centrale una o piu' sezioni speciali.
tolto: Allo stesso articolo 11, comma 3°, la parola: Tuttavia, e' sostituita dalle seguenti: Nonostante quanto e' disposto nel 2° comma del presente articolo.
tolto: All'articolo 14, comma 2°, dopo le parole: da essi notificato, sono aggiunte le altre: dopo che siano trascosi almeno novanta giorni da tale notifica.
tolto: Allo stesso articolo 14, comma 2°, le parole: del successivo articolo 15, sono sostituite con le parole: del successivo articolo 19.
tolto: Allo stesso articolo 14, comma 8°, dopo le parole: finche' sono attivati gli atti di esecuzione fiscale, aggiunto il seguente periodo: Il sequestro rimane privo di effetto, se non sia seguito entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica.
tolto: Allo stesso articolo 14, ultimo comma, dopo le parole: sono solidalmente responsabili dell'intera imposta gravante i redditi dei precedenti esercenti l'azienda ceduta, sono aggiunte le parole: per l'anno in corso e per i due anni anteriori.
tolto: All'articolo 15, dopo le parole: e' aggiunto il seguente, sono aggiunte le parole: articolo 19.
tolto: Allo stesso articolo 15 dopo il 1° comma, sono aggiunti i seguenti:
tolto: La ritenuta di cui al comma precedente non si applica quando l'importo dell'appalto o della fornitura sia inferiore alle lire cinquantamila, ne' ai pagamenti di qualsiasi importo relativi ad utenze di acqua, energia elettrica, gas e telefoniche, anche se il pagamento abbia avuto luogo prima dell'entrata in vigore della presente legge.
tolto: Sono esenti dalla ritenuta i pagamenti relativi ad appalti o forniture la cui esecuzione si sia esaurita prima del 1° gennaio 1939-XVII.
tolto: Allo stesso articolo 15, dopo il 2° comma, e' aggiunto il seguente:
tolto: Le somme trattenute e non utilizzate per il pagamento delle imposte, saranno restituite dopo scaduto il termine per l'accertamento, da parte dell'Ufficio, dei maggiori redditi relativi all'anno in cui la ritenuta e' stata operata, sempreche' a carico degli interessati non sia in corso la procedura per accertamento della imposta straordinaria.
tolto: All'articolo 16, dopo le parole: L'articolo 21 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, sono aggiunte le parole: diventa articolo 22 ed.
tolto: All'articolo 17, dopo le parole: L'articolo 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, sono aggiunte la parole: diventa articolo 23 ed.
tolto: All'articolo 18, gli articoli aggiunti alla legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, invece della numerazione da 23 a 32, prendono rispettivamente la numerazione da 24 a 33.
tolto: Nel primo e nel terzo comma dell'articolo 24, ora articolo 25, e nel primo comma dell'articolo 25, ora articolo 26, le parole: articolo 23, sono sostituito con le parole: articolo 24.
tolto: Nell'Intimo comma dell'articolo 26, ora articolo 27, le parole: articolo 28, sono sostituite con le parole: articolo 29.
tolto: Nel primo comma dell'articolo 27, ora articolo 28, le parole: articolo 25, sono sostituite con le parole: articolo 26; nel secondo comma dello stesso articolo le parole: articolo 26, sono sostituite con le parole: articolo 27.
tolto: Nel primo comma dell'articolo 28, ora articolo 29, le parole: all'articolo 26; sono sostituite con le parole: all'articolo 27; nell'ultimo comma dello stesso articolo le parole: dell'articolo 27, sono sostituite con le parole: dell'articolo 28.
tolto: Nel secondo comma dell'articolo 29, ora articolo 30, le parole: degli articoli 25, 26, 27 e 28, sono sostituite con le parole: degli articoli 26, 27, 28 e 29. All'articolo 32, ora articolo 33, le parole: dall'articolo 25, sono sostituite con le parole: dall'articolo 26.
tolto: Allo stesso articolo 18, comma 1° dell'articolo 23 aggiunto, ora 24, le parole: La differenza tra il reddito complessivo ed il reddito ordinario, dedotte l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, e', previa detrazione di una quota pari al 20 per cento dei reddito ordinario, indisponibile; sono sostituite con le parole: La differenza tra il reddito complessivo al netto delle detrazioni di cui agli articoli 10 e 12 ed il reddito ordinario, fatta deduzione della imposta di ricchezza mobile, dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra e dei tributi locali afferenti il reddito, nonche' di una quota pari al 20 per cento del reddito ordinario, e' indisponibile.
tolto: Dopo il 1° comma dello stesso articolo 23, ora 24, e inserito il seguente:
tolto: L'obbligo dell'investimento nello speciale titolo di Stato non ricorre per le somme che risultino gia' impiegate nella ricostruzione di cespiti distrutti o danneggiati per fatto di guerra. Il Ministro per le finanze puo' autorizzare che le somme destinate ad essere impiegate nella ricostruzione dei detti cespiti siano versate in un conto vincolato presso la Regia tesoreria, fruttifero dell'interesse annuo del 3 per cento da pagarsi a semestri maturati al netto dell'imposta di ricchezza mobile. Con lo stesso provvedimento il Ministro per le finanze stabilira' le condizioni, le modalita' ed i termini per lo svincolo del deposito.
tolto: Nel 2° comma dello stesso articolo 23 ora 24, sono soppresse le parole: nonche' per la ricostruzione di cespiti aziendali che siano stati distrutti o danneggiati per fatto di guerra.
tolto: Dopo il 4° comma dello stesso articolo 23, ora 24, sono aggiunti i seguenti:
tolto: Per i maggiori utili relativi agli anni 1939, 1940 e 1941, l'obbligo dell'investimento non ricorre quando risulti che sono stati investiti prima del 30 giugno 1942-XX, in cespiti patrimoniali di carattere permanente, inerenti all'attivita' industriale o commerciale che ha dato luogo all'accertamento.
tolto: Tuttavia, nei riguardi dei contribuenti che alla data di applicazione del Regio decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, abbiano gia' concordato con gli uffici distrettuali delle imposte il reddito complessivo per gli anni 1939 e 1940, ovvero sia gia' intervenuta la decisione della Commissione di prima istanza, la quota indisponibile, di cui al 1° comma del presente articolo, e' ridotta del 25 per cento.
tolto: Allo stesso articolo 18, l'articolo 29 aggiunto, ora 30, e' sostituito col seguente:
tolto: Qualora l'accertamento non sia divenuto definitivo, le somme versate in Tesoreria sono imputate in un conto vincolato, fruttifero dell'interesse annuo del 3 per cento, da pagarsi a semestri maturati al netto dell'imposta di ricchezza mobile. Secondo le risultanze dell'accertamento definitivo, si fa luogo all'investimento nello speciale titolo dello Stato, oppure alla restituzione delle somme all'avente diritto.
tolto: Allo stesso articolo 18, l'articolo 30 aggiunto, ora 31, e' sostituito col seguente:
tolto: Per i maggiori utili relativi agli anni 1939, 1940, 1941, gia' definitivamente accertati, o per il cui accertamento sia intervenuta all'atto della pubblicazione del presente decreto una decisione di primo grado, la notifica della intimazione di cui all'articolo 26 e' eseguita nel termine di novanta giorni dalla detta pubblicazione.
tolto: Dopo l'articolo 18, e' aggiunto il seguente articolo 19: «L'articolo 6 della legge 1° luglio 1940 XVIII, n. 813, diventa articolo 7; l'articolo 7 diventa articolo 8; l'articolo 8 diventa articolo 9; l'articolo 19 diventa articolo 20; l'articolo 20 diventa articolo 21; l'articolo 23 diventa articolo 24 ».
tolto: Gli articoli 19, 20, 21 diventano articoli 20, 21, 22.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 26 febbraio 1943-XXI
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - ACERBO - DE MARSICO
tolto: Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1943-02-26;114~art1 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.