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[1]L'Albo e' obbligatorio per le Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici e per le Amministrazioni parastatali, per gli appalti dei lavori di importo superiore alle lire cinquantamila. Per i lavori di importo inferiore, le dette Amministrazioni hanno facolta' di affidarli anche ad imprese non iscritte.

[2]Le Amministrazioni di cui al comma precedente potranno rivolgersi ad imprenditori idonei non iscritti solo nel caso di lavori speciali per i quali non figurino nell'Albo ditte particolarmente attrezzate per i lavori stessi.

[3]Gli appaltatori iscritti nell'Albo, sia che partecipino alle licitazioni private, sia che concorrano ad aste pubbliche, sono esonerati dall'obbligo di presentare il certificato di idoneita' tecnica e gli altri documenti prescritti dalle vigenti disposizioni, ad eccezione del certificato generale del casellario giudiziale per le ditte e del certificato di cui alla lettera f) dell'art. 4 per le societa' commerciali.

[4]Art. 2. - Gli appaltatori di opere pubbliche sono iscritti nell'Albo in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della sede legale, della specializzazione dei lavori e dell'importo di iscrizione in rapporto alla potenzialita' tecnica e finanziaria.

[5]La classifica, in rapporto alla potenzialita', e' stabilita come appresso:

  • a)iscrizione d'importo fino a L. 200.000;
  • b)iscrizione d'importo fino a » 500.000;
  • c)iscrizione d'importo fino a » 1.000.000;
  • d)iscrizione d'importo fino a » 3.000.000;
  • e)iscrizione d'importo fino a » 5.000.000;
  • f)iscrizione d'importo fitto a » 10.000.000;
  • g)iscrizione d'importo illimitato.

[6]Agli appaltatori non possono essere affidati lavori d'importo superiore a quello della rispettiva classifica. Peraltro, agli effetti di tale divieto, non si procede al cumolo dei diversi lavori affidati in precedenza ed ancora da terminare, con quello in corso di appalto, ma ciascun lavoro e' considerato distintamente in relazione al suo importo.

[7]Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale di concessione governativa nella misura seguente:

  • a)iscrizione d'importo fino a L. 200.000 tassa L. 30
  • b)iscrizione d'importo fino a » 500.000 » » 50
  • c)iscrizione d'importo fino a » 1.000.000 » » 80
  • d)iscrizione d'importo fino a » 3.000.000 » » 100
  • e)iscrizione d'importo fino a » 5.000.000 » » 120
  • f)iscrizione d'importo fino a » 10.000.000 » » 150
  • g)iscrizione d'importo illimitato » » 200

[8]La tassa e' riscossa in modo ordinario e non subisce alcun aumento per le ditte iscritte a piu' specializzazioni.

[9]Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti devono produrre, oltre i documenti prescritti dall'art. 4, la quietanza comprovante il pagamento della tassa anzidetta. Inoltre, per mantenere in vigore l'iscrizione, i richiedenti devono, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentare od inviare alla Segreteria di cui all'art. 5, la quietanza dell'eseguito pagamento della medesima tassa per l'anno solare successivo nonche' il certificato d'iscrizione alla organizzazione sindacale competente, od una domanda in carta libera di cancellazione. L'Amministrazione da' notizia agli interessati dell'avvenuta presentazione della bolletta o della cancellazione dall'Albo.

[10]Ove nel termine suddetto non sia presentata tale denuncia e comunque permanga l'iscrizione nell'Albo senza il pagamento della tassa, la ditta incorre nelle sanzioni previste dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative, approvata con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, e la cancellazione viene operata d'ufficio.

[11]Le ditte potranno ottenere l'elevazione della classifica, di cui al comma secondo, dimostrando di avere eseguito nello stesso anno piu' lavori per un importo totale superiore alla propria classifica, e di possedere una adeguata potenzialita' finanziaria.

[12]Art. 3. - L'iscrizione degli appaltatori si effettua per le seguenti specializzazioni:

  • a)lavori di terra e murari;
  • b)lavori edilizi ed in cemento armato;
  • c)lavori di restauri monumentali;
  • d)lavori idraulici, di acquedotti e fognature;
  • e)opere marittime;
  • f)opere a struttura metallica;
  • g)pavimentazioni stradali;
  • h)lavori di armamento ferroviario;
  • i)gallerie;
  • l)impianti meccanici ed elettrici;
  • m)impianti di conservazione e distribuzione di carburanti ed affini;
  • n)opere e forniture varie.

[13]E' ammessa l'iscrizione per piu' specializzazioni.

[14]Non possono essere iscritti nell'Albo i fornitori industriali o commercianti che si occupano soltanto occasionalmente della messa in opera dei loro prodotti, ad eccezione dei fornitori di pietrisco.

[15]Art. 4. - Gli appaltatori di opere pubbliche, per ottenere l'iscrizione nell'Albo, debbono comprovare il possesso di requisiti di ordine generale e di ordine tecnico professionale.

[16]I requisiti di ordine generale si comprovano coi seguenti certificati:

  • a)certificato di cittadinanza italiana, o certificato di residenza da almeno 10 anni in Italia o nelle Colonie per gli stranieri imprenditori o amministratori di societa' commerciali legalmente costituite, purche' appartengano a Stati che concedono analogo trattamento di reciprocita' nei riguardi di cittadini italiani;
  • b)certificato generale del casellario giudiziale debitamente legalizzato e certificato di moralita' rilasciato dal podesta' e vidimato dal prefetto, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda di iscrizione;
  • c)certificato di iscrizione alle organizzazioni sindacali;
  • d)certificato dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa, comprovante l'attivita' specifica della ditta o societa', nonche' l'indicazione delle persone aventi facolta' di impegnarla legalmente;
  • e)certificato di idoneita' morale e politica rilasciato dal prefetto, sentito il segretario federale del Partito Nazionale Fascista;
  • f)per le societa' commerciali, certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la societa' non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o di concordato. Nel certificato dovra' essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;
  • g)certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito di categoria B per il quale l'appaltatore e' iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile. Se il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo, in quanto non abbia iniziato l'attivita' di appaltatore di opere pubbliche per conto proprio, o comunque non sia ancora definito l'accertamento del relativo reddito, dovra' prodursi analoga dichiarazione dell'ufficio predetto, in sostituzione del certificato.

[17]I requisiti di idoneita', tecnica si comprovano con un certificato dal quale risulti che l'imprenditore e' stato addetto alla conduzione esecutiva di lavori pubblici analoghi a quelli per i quali chiede l'iscrizione.

[18]Tale certificato e' rilasciato, se trattasi di lavori eseguiti per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado e con attribuzioni non inferiori a quello di ingegnere capo o di direttore d'ufficio. Non occorre attestato del prefetto anche per lavori d'importo fino a L. 50.000.

[19]Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse piu' in servizio attivo, l'attestato potra' essere rilasciato da altro funzionario governativo avente la qualifica di ingegnere capo o di direttore d'ufficio, il quale certifichi, per propria scienza, e sotto la sua personale responsabilita', che dopo aver fatto le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il richiedente e' stato addetto alla conduzione esecutiva di lavori pubblici analoghi a quelli pei quali chiede l'iscrizione.

[20]Allorquando si tratti di opere dipendenti da enti locali o da Amministrazioni parastatali, il certificato potra' essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovra' contenere sempre le indicazioni sopra richieste da confermarsi, sotto la propria responsabilita', da uno dei funzionari tecnici su designati.

[21]Per la validita' del certificato occorre che i lavori ai quali si riferisce siano stati ultimati non oltre 10 anni dalla data di presentazione della richiesta d'iscrizione.

[22]I lavori privati possono essere tenuti in calcolo per la valutazione della idoneita' tecnica, in seguito a ricognizione e stima effettuate dai funzionari tecnici governativi richiesti del rilascio del certificato.

[23]Possono essere iscritti all'Albo anche gli appaltatori che abbiano eseguito lavori pubblici all'estero. I certificati, previa la vidimazione della autorita' consolare, formeranno oggetto di particolare istruttoria e saranno validi solo quando siano muniti del visto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

[24]Qualora si richieda l'iscrizione di una societa', i certificati di cui alle lettere a), b), e), debbono riferirsi a tutti i componenti ove si tratti di societa' in nome collettivo, ai soci accomandatari per le societa' in accomandita, al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui e' conferita la firma sociale, per le societa' anonime.

[25]Per le societa' cooperative e loro consorzi, i certificati di cui al precedente comma debbono riferirsi al presidente ed al direttore tecnico.

[26]Per le societa' in nome collettivo e per quelle in accomandita, il certificato di idoneita' tecnica deve riferirsi ad uno o piu' dei soci per le prime, e ad uno o piu' soci accomandatari per le seconde.

[27]Per le societa' anonime l'idoneita' tecnica deve comprovarsi nei riguardi del direttore tecnico. Per le societa' cooperative e loro consorzi, il possesso di tale requisito deve essere comprovato nei riguardi del direttore tecnico.

[28]Inoltre per le societa' comunque costituite, debbono essere esibiti l'atto costitutivo ed il Foglio degli annunzi legali nel quale e' stato inserito l'avviso della costituzione della societa'. Per le cooperative occorre siano esibiti l'elenco dei soci ed il certificato attestante l'iscrizione nel registro prefettizio.

[29]Per i consorzi di cooperative, il documento di cui alla lettera f) del presente articolo e' rilasciato dal Ministero delle corporazioni. Per le societa' anonime e per le cooperative occorre altresi' sia comprovata la pubblicazione degli atti sociali nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni.

[30]Ogni accertamento sulla potenzialita' finanziaria e' devoluto all'organo competente che delibera sulle iscrizioni.

[31]Il direttore tecnico delle societa' non puo' essere iscritto nell'Albo in nome proprio durante il tempo nel quale figura in servizio dell'ente, salvo il caso in cui richieda l'iscrizione per specializzazioni diverse da quelle per le quali e' iscritta la societa'. Il direttore tecnico puo' essere sostituito ma in tal caso la societa' deve comunicare la nomina del nuovo direttore al Comitato di cui all'art. 5, producendo i documenti prescritti.

[32]Art. 5. - E' costituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Comitato permanente centrale che provvede all'esame delle domande di iscrizione, alla revisione dei requisiti degli appaltatori gia' iscritti, e delibera in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni.

[33]Il Comitato e' costituito:

  • a)dal Ministro per i lavori pubblici o da un suo delegato, presidente;
  • b)dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, vice-presidente;
  • c)da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  • d)da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle colonie, delle finanze, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'educazione nazionale, dell'agricoltura e delle foreste, delle comunicazioni e delle corporazioni;
  • e)da un rappresentante dell'Azienda autonoma statale della strada;
  • f)da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
  • g)da due rappresentanti della Federazione nazionale fascista dei costruttori edili;
  • h)da un rappresentante della Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro;
  • i)da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli artigiani;
  • l)da un rappresentante della Confederazione dei lavoratori dell'industria;
  • m)dall'ispettore generale, capo del Segretariato generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici;
  • n)dall'ispettore generale preposto ai servizi per l'Albo nazionale degli appaltatori e per i contratti;
  • o)dal capo dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici.

[34]Le funzioni di segreteria saranno esercitate da due funzionari amministrativi dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici.

[35]Le riunioni sono valide con l'intervento della meta' dei componenti e le deliberazioni vengono ratificate e rese esecutive dal Ministro per i lavori pubblici. Esse non sono soggette ad alcun gravame di merito ne' in via amministrativa, ne' in via giurisdizionale.

[36]Ai membri del Comitato che non risiedono in Roma sono corrisposte le indennita' di viaggio e di missione stabilite per il rispettivo grado se siano funzionari statali, e quelle previste per il personale di grado settimo per gli estranei alla Amministrazione dello Stato, oltre il compenso per l'intervento alle sedute.

[37]Art. 6. - Per l'aggiornamento dell'Albo le societa' iscritte sono tenute a comunicare tutte le variazioni che riflettano modificazioni del loro stato giuridico.

[38]Le pubbliche Amministrazioni sono tenute del pari a comunicare immediatamente al Comitato, istituito dal precedente articolo 5, tutte le variazioni di cui pervengano a conoscenza e che si riferiscano agli appaltatori iscritti.

[39]Art. 7. - La cancellazione delle imprese dall'Albo e' deliberata dal Comitato permanente centrale:

  • a)per i casi di negligenza o malafede contemplati dall'art. 68 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e cio' in deroga alle disposizioni del primo comma, parte seconda, del citato articolo 68;
  • b)per grave infrazione alle leggi penali e sindacali, risultante da sentenze passate in giudicato;
  • c)per indegnita' morale e politica;
  • d)per litigiosita';
  • e)per fallimento o liquidazione;
  • f)per cessazione di attivita';
  • g)per mancato pagamento della tassa di cui al precedente art. 2.

[40]Per le societa', le ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) si riferiscono alle persone indicate dal precedente art. 4.

[41]E' in facolta' del Comitato di adottare il provvedimento di sospensione nei seguenti casi:

[42]1° quando sia accertato dal Comitato stesso che l'appaltatore, pur non essendo stato dichiarato fallito con sentenza definitiva, si trovi in istato di grave dissesto;

[43]2° quando l'appaltatore abbia in corso procedimenti penali od amministrativi per l'accertamento di responsabilita' inerenti alla condotta e gestione dei lavori;

[44]3° quando l'appaltatore siasi reso colpevole di negligenza non grave.

[45]Nel provvedimento che stabilisce la sospensione sara' anche determinata la durata della sospensione stessa.

[46]Analogo procedimento, in quanto applicabile, si adotta per le societa'.

[47]Art. 8. - Per le spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo, sara' stanziato annualmente apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

[48]Disposizioni per le Colonie.

[49]Art. 9. - Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, sono estese alle Colonie.

[50]Per le Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici (esclusi gli Enti locali) e per le Amministrazioni parastatali, ha valore, nelle Colonie, sia l'Albo di cui all'art. 1, sia quello coloniale da istituirsi presso ciascun Governo ed applicabile nel territorio della rispettiva Colonia, mentre per gli Enti pubblici locali ha valore solamente l'Albo coloniale.

[51]Hanno facolta' di chiedere l'iscrizione in questo ultimo le imprese che intendano limitare la loro attivita' nell'ambito della rispettiva Colonia.

[52]Presso ciascun Governo coloniale e' costituito un Comitato che provvede all'esame delle domande di iscrizione nell'Albo, alla revisione dei requisiti degli appaltatori, gia' iscritti, e delibera in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni.

[53]Le spese per il funzionamento del Comitato di cui sopra fanno carico al bilancio della Colonia nella quale il Comitato e' costituito.

[54]Con provvedimento del Ministro per le colonie sara' stabilita la composizione del Comitato in ciascuna Colonia e quanto altro sara' ritenuto necessario per la formazione e la tenuta degli Albi coloniali.

[55]I certificati che comprovano il possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti dall'art. 4 per l'iscrizione nell'Albo nazionale, sono per le Colonie i seguenti:

  • a)certificato di cittadinanza italiana, o certificato comprovante la residenza da almeno dieci anni nel Regno o nelle Colonie per gli stranieri imprenditori o amministratori di societa' commerciali legalmente costituite, purche' essi appartengano a Stati che concedono analogo trattamento di reciprocita' nei riguardi dei cittadini italiani;
  • b)certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal giudice della Colonia e certificato di moralita', rilasciato dall'autorita' municipale o da chi ne esercita le funzioni e vidimato dall'autorita' politica competente per territorio, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda di iscrizione;
  • c)certificato dell'Ufficio dell'economia della Colonia comprovante l'attivita' specifica della ditta o societa', nonche' l'indicazione delle persone investite della facolta' di impegnarla legalmente;
  • d)certificato con cui il Governatore, sentito il segretario federale del Partito Nazionale Fascista, attesta la idoneita' morale e politica del richiedente;
  • e)per le societa' commerciali, certificato della cancelleria del Tribunale competente di data non anteriore a due mesi a quella della domanda di iscrizione dal quale risulti che la societa' non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o di concordato. Nel certificato dovra' essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;
  • f)certificato del competente Ufficio finanziario dal quale risulti il reddito corrispondente a quello di categoria B del Regno, per il quale l'appaltatore e' iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi mobiliari.

[56]Agli effetti delle disposizioni della lettera a) dell'art. 4 ed a) del presente articolo, per il computo dei dieci anni di residenza nelle Colonie non si calcola il periodo anteriore alla dichiarazione della sovranita' italiana sulle stesse, salve le speciali clausole che possano essere stabilite in accordi internazionali.

[57]Disposizioni transitorie e finali.

[58]Art. 10. - Per la formazione dell'Albo saranno tenuti presenti gli elenchi esistenti presso le varie Amministrazioni centrali interessate, le quali ne trasmetteranno copia al Ministero dei lavori pubblici.

[59]L'unificazione degli elenchi nell'Albo nazionale sara' effettuata a cura del Comitato permanente centrale, di cui all'art. 5.

[60]Qualora se ne ravvisi la necessita' in relazione all'esame della posizione di ciascuna impresa iscritta, il Comitato fara' luogo ad ulteriori accertamenti.

[61]Fino a quando non sia entrato in vigore l'Albo nazionale varranno per le singole Amministrazioni le norme vigenti.

[62]La pubblicazione dell'Albo e' affidata alla Federazione nazionale fascista costruttori edili, imprenditori di opere ed industriali affini, la quale ne curera' anche la diffusione.

[63]Art. 11. - Dalla entrata in vigore della presente legge il servizio contratti dell'Azienda autonoma statale della strada verra' assunto dal Ministero dei lavori pubblici. Salvo quanto e' disposto dalla presente legge, le Amministrazioni statali, parastatali e gli Enti pubblici conservano tutte le facolta' loro conferite dalle vigenti disposizioni.

[64]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[65]Dato a San Rossore, addi' 10 giugno 1937 - Anno XV.

[66]VITTORIO EMANUELE

[67]Mussolini - Cobolli-Gigli - Lessona - Di Revel - Lantini.

[68]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 22 luglio 1937 al 11 giugno 1942

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