Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1324, che da' esecuzione alla Convenzione addizionale, a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addi' 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914, 5 febbraio 1920 e 24 giugno 1921, Convenzione addizionale firmata in Roma il 20 maggio 1924 e ratificata il 20 settembre dello stesso anno.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a San Rossore, addi' 11 aprile 1926.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mussolini - Volpi.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
[13]Convenzione addizionale a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addi' 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914, 5 febbraio 1920 e 24 giugno 1921.
[14]Sua Maesta' il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino desiderando apportare, nell'interesse delle buone relazioni esistenti fra i due Stati, alcune aggiunte e modificazioni alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897 ed alle successive convenzioni addizionali sopra citate, hanno nominato a tale effetto:
[15]S. M. il Re d'Italia:
[16]Sua Eccellenza l'on. Benito Mussolini, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per gli affari esteri, cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata;
[17]La Repubblica di S. Marino:
[18]Il comm. avv. Giuliano Gozi, consigliere segretario di Stato per gli affari esteri;
[19]i quali, dopo la comunicazione dei pieni poteri, trovati in debita forma, sono convenuti nella stipulazione che segue:
[20]Articolo unico.
[21]Fermi restando tutti gli altri articoli delle precitate convenzioni, l'art. 1 della Convenzione 24 giugno 1921 viene cosi' modificato:
[22]« Il Governo di S. M. il Re d'Italia continuera' a corrispondere per un triennio, a datare dal 1° luglio 1923, al Governo della Repubblica di San Marino la somma annua di un milione e mezzo di lire. Seguitera' a corrispondere la somma stessa anche per gli anni successivi, salvo disdetta da darsi sei mesi prima della scadenza dell'anno finanziario, a valere per l'anno seguente ».
[23]La presente Convenzione sara' ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma, al piu' presto possibile.
[24]Fatta in Roma, in doppio originale il 20 maggio 1924.
[25]Per l'Italia: Benito Mussolini.
[26]Per San Marino: Giuliano Gozi.
[27]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
[28]Il Ministro per gli affari esteri: Mussolini.
Testo in vigore dal 9 luglio 1926 al 9 maggio 2025
