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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1935-XVI, n. 502, che rinnova il premio di navigazione per le annate 1937 e 1938, con le seguenti modificazioni:

[9]All'articolo 4 e' sostituito il seguente:

[10]«Per le navi a propulsione meccanica (motonavi, piroscafi, motovelieri e velieri con motore ausiliario) di stazza lorda non superiore a 2500 tonnellate, adibite abitualmente al traffico tra i porti del Regno, della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo, il premio e' stabilito, per ogni tonnellata di stazza lorda della nave e per ogni miglio percorso, nella seguente misura, valevole per ciascuna delle annate 1937 e 1938:

[11]lire 0,0025 per le prime 1500 tonnellate;

[12]lire 0,00115 per le successive fino a 2500 tonnellate.

[13]«S'intende che la nave e' adibita abitualmente al traffico di cui al 1° comma del presente articolo, quando nell'annata cui si riferisce la domanda di premio abbia solo navigato in Mediterraneo o fuori di questo non si sia spinta oltre l'8° grado di longitudine W. Gr. uscendo da Gibilterra ne' oltre il 26° parallelo uscendo dal Canale di Suez, ne' oltre il 42° parallelo uscendo dal Bosforo, e con le traversate effettuate fra i porti del Regno, della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo oppure tra i porti stessi e quelli esteri, abbia raggiunti o superati i due terzi della navigazione complessivamente compiuta nella stessa annata.

[14]«Il premio nella misura indicata nel 1° comma e' corrisposto per le traversate effettuate tra un porto e l'altro del Regno, della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo; per le traversate effettuate tra uno dei detti porti ed un porto estero e viceversa, ovvero tra porti esteri, il premio e' ridotto del 50 per cento».

[15]Nell'art. 5, comma 2°, sono soppresse le parole: «e per non oltre 45.000 miglia per le navi di stazza lorda superiore a 2500 tonnellate».

[16]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[17]Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1938 - Anno XVI

[18]VITTORIO EMANUELE

[19]Mussolini - Benni - Di Revel - Lantini - Rossoni

[20]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 3 agosto 1938 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-06-16;1132~art1 · fonte del testo

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