Per l'applicazione del presente Accordo sara' costituita una Commissione Mista permanente. Essa si comporra' di sei membri, e ciascuna delle Parti contraenti vi sara' rappresentata da tre membri. La composizione e il funzionamento della Commissione saranno regolati dalle seguenti norme:

  • a)I membri della Commissione saranno nominati: per l'Italia dal Ministro degli Affari Esteri d'intesa con quello della Pubblica Istruzione; per i Paesi Bassi dal Ministro dell'Istruzione, delle Scienze e delle Arti. La lista dei membri di ciascuna Parte contraente sara' notificata per via diplomatica al Governo dell'Altra l'arte.
  • b)La Commissione Mista si riunisce in seduta plenaria ogni volta che sia necessario e almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e nei Paesi Bassi. Le riunioni saranno presiedute da un settimo membro, che sara' il Ministro della Pubblica Istruzione del Paese ospitante.
  • c)Qualora debbano essere affrontate questioni d'ordine tecnico che esigano una competenza particolare, la Commissione potra' procedere alla creazione di Sottocommissioni, composte di membri scelti anche fuori del proprio seno, ciascuna delle Parti restando rappresentata da un pari numero di membri. Il luogo della riunione e la presidenza di tali Sottocommissioni saranno determinati secondo le norme di cui al paragrafo b), potendo peraltro la presidenza essere assunta da una personalita' designata dal Ministro del Paese dove ha luogo la riunione.
  • d)Indipendentemente dai disposto del comma e) la Commissione Mista potra' aggregarsi, sempre in pari numero, degli esperti a titolo di consiglieri tecnici.

Testo vigente dal 6 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1130~art2 · fonte del testo

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