Articolo VIII 1. Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ai fini della registrazione. 2. La presente Convenzione e' vincolante solo per quegli Stati Membri dell'ILO la cui ratifica e' stata registrata dal Direttore Generale. 3. La Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo che sara' registrata la ratifica di almeno 30 Stati Membri rappresentanti un totale pari al 33 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale. 4. Di conseguenza, la presente Convenzione entrera' in vigore per ogni Stato Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Testo vigente dal 9 ottobre 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-09-23;113~convenzione-artviii · fonte del testo

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