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Lavoro
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94<sup>ma</sup> sessione della Conferenza generale dell'OIL
Legge 23 settembre 2013, n. 113
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94<sup>ma</sup> sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno
- Aggiornato al
- 9 ottobre 2013
- Articoli
- 23
- Versioni storiche
- 23
Capo I — Ratifica ed esecuzioneartt. 1-2
Capo II — Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento internoartt. 3-7
- Art. 3Modifiche al codice della navigazione
- Art. 4Modifiche in materia di eta' minima per l'ammissione al lavoro All'articolo 119, primo…
- Art. 5Modifiche in materia di certificazione medica dei marittimi ed assistenza sanitaria a bordo
- Art. 6Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045
- Art. 7Copertura finanziaria
- Art. iAllegato Convenzione 186 CONVENZIONE DEL LAVORO MARITTIMO, 2006(1) ---------- (1)…
- Art. iiArticolo II 1. Ai fini della presente Convenzione, e ove non altrimenti previsto in una…
- Art. iiiArticolo III Ogni Stato Membro verifica che le disposizioni della sua legislazione…
- Art. ivArticolo IV 1. Tutta la gente di mare ha diritto a un luogo di lavoro sicuro e senza…
- Art. vArticolo V 1. Ogni Stato Membro applica e fa rispettare la legislazione o le altre misure…
- Art. viArticolo VI 1. Le Regole e le disposizioni della parte A del Codice hanno efficacia…
- Art. viiArticolo VII Deroghe, esenzioni o altra applicazione flessibile della presente…
- Art. viiiArticolo VIII 1. Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al…
- Art. ixArticolo IX 1. Uno Stato Membro che ha ratificato la presente Convenzione puo'…
- Art. xArticolo X La presente Convenzione comporta la revisione delle seguenti convenzioni…
- Art. xiArticolo XI 1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notifica a…
- Art. xiiArticolo XII Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunichera' al…
- Art. xiiiArticolo XIII 1. Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro…
- Art. xivArticolo XIV 1. La Conferenza Generale dell'ILO puo' adottare emendamenti per ogni…
- Art. xvArticolo XV 1. Il Codice puo' essere emendato secondo la procedura enunciata all'articolo…
- Art. xviArticolo XVI Le versioni in francese e in inglese del testo della presente Convenzione…
