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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995 · Legge 7 aprile 1997, n. 113
- Aggiornato al
- 2 maggio 1997
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI…
- Art. 2- Promozione e Protezione degli investimenti 1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno…
- Art. 3- Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Le due Parti…
- Art. 4- Risarcimento per danni o perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti…
- Art. 5- Nazionalizzazione o altre misure equivalenti 1. Gli investimenti di cui al presente…
- Art. 6-Rimpatrio di capitali, Profitti e utili 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' che…
- Art. 7- Surroga 1. Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo Ente abbia fornito una…
- Art. 8- Procedure di trasferimento 1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno…
- Art. 9- Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti 1. Tutte le…
- Art. 10- Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti 1. Tutte le controversie che…
- Art. 11- Relazioni fra Governi Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate…
- Art. 12- Applicazione di altre disposizioni 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal…
- Art. 13- Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti…
- Art. 14- Durata e cessazione 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni a partire…
Altre partizioni dell’atto
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