Art. 6 (Protocollo)
L'Ente o gli Enti, che amministreranno i fondi italiani all'uopo stanziati, dovranno collaborare nella preparazione e nell'attuazione dei piani tecnici che i competenti organi argentini formuleranno allo scopo di assicurare un razionale sviluppo delle imprese agricole.
Testo vigente dal 6 ottobre 1956
