Il Governo italiano, da parte sua, concorrera' alla realizzazione di quanto convenuto nel presente Protocollo, utilizzando, nella forma ed alle condizioni previste nell'art. 3, fino a una somma di 200 milioni di pesos moneta nazionale argentina, che prelevera' dai fondi esistenti nel conto "Afectacion Emprestito" aperto presso il Banco Central de la Republica Argentina a nome dell'Ufficio italiano dei Cambi. Detto importo sara' destinato a far fronte:

  • a)al finanziamento delle spese di trasferimento (degli emigranti e delle loro rispettive famiglie, nonche' delle famiglie degli emigranti gia' stabilitisi in Argentina, nella misura che i due Governi convengano;
  • b)al finanziamento integrativo occorrente per la sistemazione dei coloni e delle loro famiglie nella Repubblica Argentina.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~protocollo-art2 · fonte del testo

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