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[1]La decisione di ogni controversia relativa all'applicazione della tassa di cui al Regio decreto-legge sopra indicato spetta in primo grado alle Commissioni comunali istituite per i tributi locali ed in grado di appello alla Giunta provinciale amministrativa.
[2]Per la presentazione dei reclami, sia in prima che in seconda istanza, e' fissato il termine di venti giorni decorrenti rispettivamente dalla data di notificazione dell'accertamento per avviso individuale, o pubblicazione di matricola e dalla data di notificazione della decisione di primo grado.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1927 - Anno V
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini - Belluzzo - Volpi.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 11 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
