[1]- Procedure di Trasferimento

[2]1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e dovranno essere effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore impartisce alla banca l'ordine di effettuare il relativo trasferimento, ad eccezione delle disposizioni del comma 3 dell'Articolo 5 relativo al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio. 2. Si ritiene che gli obblighi fiscali di cui al precedente comma siano adempiuti quando l'investitore ha esperito le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio sono stati effettuati gli investimenti.

Testo vigente dal 10 febbraio 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-01-27;13~accordo-art8 · fonte del testo

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