[1]Perdita del diritto di invocare un motivo di nullita' di un trattato o un motivo per porre termine ad esso, di ritirarsi dal trattato o di sospenderne l'applicazione

[2]Uno Stato non puo' piu' invocare un motivo di nullita' di un trattato o un motivo per porre termine ad esso, di ritirarsi dal trattato o di sospenderne l'applicazione in base agli articoli da 46 a 50 od agli articoli 60 e 62 se, dopo essere venuto a conoscenza dei fatti, tale Stato:

  • a)abbia esplicitamente accettato di considerare che il trattato sia o valido, o in vigore, od ancora applicabile; o
  • b)debba, a motivo della propria condotta, essere considerato come avente accettato, a seconda del caso, la validita' del trattato o il suo mantenimento in vigore o in applicazione.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art45 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari