[1]Errore

[2]1. Uno Stato puo' invocare un errore in un trattato come suscettibile di infirmare il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato stesso quando l'errore verte su di un fatto o su di una situazione che tale Stato supponeva esistesse al momento della conclusione del trattato e che costituiva base essenziale per il consenso di detto Stato ad essere vincolato dal trattato. 2. Il paragrafo 1 non si applica quando detto Stato abbia contribuito con la sua condotta a tale errore o quando le circostanze siano state tali che esso avrebbe dovuto essere a conoscenza della possibilita' di un errore. 3. Un errore che riguardi soltanto il modo in cui il testo di un trattato e' redatto non ne pregiudica la validita'; in tal caso viene applicato l'articolo 79.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art48 · fonte del testo

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