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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente modifiche alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, sulla istituzione dell'Opera nazionale «Balilla» per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventu', aggiungendo in fine dell'art. 2 le seguenti parole: «ne' le associazioni ginniche e sportive affiliate a federazioni nazionali, appartenenti al Comitato olimpico nazionale italiano».
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 2 giugno 1927 - Anno V
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mussolini - Volpi - Fedele - Belluzzo.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 11 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
