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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 aprile 1935-XIII, n. 571, col quale sono state estese al personale delle nuove costruzioni ferroviarie presso il Ministero dei lavori pubblici le disposizioni contenute nella legge 11 gennaio 1934, n. 112, che stabilisce il compenso da corrispondere agli agenti esonerati in applicazione del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, posteriormente al 30 aprile 1933.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 3 giugno 1935 - Anno XIII

[10]VITTORIO EMANUELE

[11]Mussolini - Razza - Di Revel

[12]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 5 luglio 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-03;1113~art1 · fonte del testo

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