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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti-legge:
[8]R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, concernente l'ordinamento delle maestranze portuali;
[9]R. decreto-legge 16 dicembre 1928, n. 3106, che proroga il termine per la classificazione delle navi nel Registro italiano;
[10]R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 369, che reca nuove disposizioni limitatrici alla iscrizione delle matricole della gente di mare in sostituzione di quelle contenute nel R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402;
[11]R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380, concernente la obbligatorieta' degli impianti radiogoniometrici, degli impianti radiotelegrafici ad onda corta e degli apparecchi radiotelefonici riceventi sulle navi mercantili.
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 17 giugno 1929 - Anno VII
[14]VITTORIO EMANUELE.
[15]Mussolini - Ciano - Rocco -
[16]Mosconi - Martelli.
[17]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 10 luglio 1929 al 22 dicembre 2008
